Con la nota del 10 gennaio il ministero dell’Istruzione fornisce indicazioni sulle verifiche da effettuare nelle classi delle scuole di secondo grado (medie e superiori) in cui vi siano due casi di positività, come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.
Più nello specifico, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
Il MI precisa inoltre che:
- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato;
- l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.
Per consentire un agevole svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
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